Art. 1

In vigore dal 3 set 2013
1.   Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento sono inserite nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione europea a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. 2.   L’uso delle indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 è limitato ai richiedenti per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Allo scadere di tale periodo, tali indicazioni sulla salute possono essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni ad esse applicabili, da qualsiasi operatore del settore alimentare.
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