Art. 5

Intervento del consigliere-auditore

In vigore dal 28 ago 2013
Intervento del consigliere-auditore 1.   Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’, paragrafo 2, possono anche chiedere l’intervento del consigliere-auditore. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione. 2.   I terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’, paragrafo 2, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore al fine di verificare se le loro osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione. La richiesta scritta deve pervenire entro dieci giorni dalla data di scadenza del periodo previsto per la presentazione delle proprie osservazioni. 3.   Se il paese beneficiario interessato o i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’, paragrafo 2, ottengono un’audizione con il consigliere-auditore, il servizio competente della Commissione vi partecipa.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2013/1083 — Intervento del consigliere-auditore | Portale Normativo