Art. 1

Esame delle informazioni

In vigore dal 28 ago 2013
Esame delle informazioni 1.   La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese fra l’altro le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti. 2.   La Commissione concede un periodo di tempo ragionevole entro il quale i terzi possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, inviando alla Commissione le informazioni pertinenti. Tale periodo è specificato nell’avviso che annuncia l’apertura della procedura di revoca temporanea. La Commissione tiene conto delle osservazioni presentate dai terzi di cui sopra se sono suffragate da elementi di prova sufficienti. 3.   La Commissione non tiene conto di tali informazioni qualora constati che il paese beneficiario interessato, o qualsiasi terzo di cui al paragrafo 2, le abbia fornito informazioni false o ingannevoli.
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