Art. 2

Apertura del fascicolo

In vigore dal 28 ago 2013
Apertura del fascicolo 1.   Nel caso in cui la Commissione abbia avviato la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie, essa apre un fascicolo contenente i documenti pertinenti per formulare le conclusioni, comprendenti le informazioni fornite dal paese beneficiario dell’SPG, dal paese beneficiario dell’SPG + o dal paese beneficiario dell’EBA (il «paese beneficiario»), le informazioni comunicate dai terzi di cui all’, paragrafo 2, e qualsiasi informazione pertinente pervenuta alla Commissione. 2.   Il paese beneficiario e i terzi che hanno comunicato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti, a termini dell’, paragrafo 2, hanno il diritto di consultare il fascicolo, previa richiesta scritta. Essi possono prendere visione di tutte le informazioni ivi contenute, salvo i documenti interni preparati dalle istituzioni dell’Unione o dalle autorità degli Stati membri, tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG). 3.   Il contenuto di un fascicolo è conforme alle disposizioni sulla riservatezza di cui all’articolo 38 del regolamento SPG.
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