Art. 3
In vigore dal 26 ago 2013
Si richiede alle autorità doganali, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento.
Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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