Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 ago 2013
Si richiede alle autorità doganali, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all’ del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:806:oj#art-3