Art. 6
Attuazione
In vigore dal 20 ago 2013
Attuazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri si avvalgono del sistema di certificazione delle catture previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 per identificare qualsiasi prodotto oggetto del divieto di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Al fine di agevolare l’applicazione del divieto di cui all’, paragrafo 2, agli Stati membri vengono forniti elenchi indicativi delle navi che, in base a fonti attendibili di dati, hanno praticato o stanno attualmente praticando la pesca dell’aringa atlantico-scandinava o dello sgombro sotto il controllo delle Isole Fær Øer.
Storico versioni
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