Art. 5

Misure

In vigore dal 20 ago 2013
Misure 1.   È vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, anche a fini di trasbordo nei porti, dei pesci o dei prodotti della pesca di cui all’allegato che consistono, sono costituiti o contengono aringhe atlantico-scandinave o sgombri catturati sotto il controllo delle Isole Fær Øer. 2.   È vietato l’uso dei porti dell’Unione per le navi battenti bandiera delle Isole Fær Øer che praticano la pesca dell’aringa atlantico-scandinava o dello sgombro e per le navi adibite al trasporto di pesce o prodotti della pesca derivanti dallo stock di aringa atlantico-scandinava o di sgombro catturati da navi battenti bandiera di detto paese o da navi da esso autorizzate che battono bandiera di un altro paese. Tale divieto non si applica in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni.
Storico versioni

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