Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 ago 2013
Definizioni In aggiunta alle definizioni di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) «scaldacqua», un dispositivo a) collegato a una fornitura esterna di acqua potabile o per uso sanitario; b) che genera e trasferisce calore destinato all’acqua potabile o per uso sanitario a livelli di temperatura, quantitativi e flussi determinati durante intervalli definiti; c) munito di uno o più generatori di calore; 2) «generatore di calore», la parte di uno scaldacqua che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: a) combustione di combustibili fossili e/o da biomassa; b) uso dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; c) cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso; dove anche un generatore di calore progettato per uno scaldacqua e un alloggiamento per scaldacqua destinato a essere attrezzato di un simile generatore sono considerati uno scaldacqua; 3) «alloggiamento per scaldacqua», la parte di uno scaldacqua progettata per installarvi un generatore di calore; 4) «potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata dello scaldacqua nell’erogare acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW; 5) «volume utile» (V), il volume nominale di un serbatoio per l’acqua calda o di uno scaldabagno ad accumulo, espresso in litri; 6) «condizioni nominali standard», le condizioni di funzionamento di uno scaldacqua per stabilire la potenza termica nominale, l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, il livello di potenza sonora e le emissioni di ossido di azoto e, per i serbatoi, le condizioni per determinarne la dispersione; 7) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 8) «combustibile da biomassa», un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa; 9) «combustibile fossile», un combustibile gassoso o liquido di origine fossile; 10) «scaldacqua convenzionale», uno scaldacqua che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili o da biomassa e/o dell’effetto Joule negli elementi di resistenza elettrica; 11) «scaldacqua a pompa di calore», uno scaldacqua che si avvale del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso per produrre calore; 12) «scaldacqua solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l’acqua calda di origine solare, generatori di calore ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti; uno scaldacqua solare è commercializzato come unità a sé stante; 13) «serbatoio per l’acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda per usi sanitari e/o di riscaldamento d’ambiente, ivi compresi eventuali additivi, che non è munito di generatori di calore, fatta eventualmente eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; 14) «elemento riscaldante ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l’effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l’acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l’acqua calda da energia solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort; 15) «efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua» (ηwh ), il rapporto fra l’energia utile erogata da uno scaldacqua e l’energia necessaria alla generazione, espresso in %; 16) «livello di potenza sonora» (L WA ), il livello di potenza sonora ponderato A, all’interno e/o all’esterno, espresso in dB; 17) «dispersione» (S), il calore disperso da un serbatoio per l’acqua calda a determinate temperature di acqua e ambiente, espresso in W; 18) «coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5. Ai fini degli allegati da II a VI, l’allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:814:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo