Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 ago 2013
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento s’intende per:
1)
«scaldacqua», un dispositivo
a)
collegato a una fornitura esterna di acqua potabile o per uso sanitario;
b)
che genera e trasferisce calore destinato all’acqua potabile o per uso sanitario a livelli di temperatura, quantitativi e flussi determinati durante intervalli definiti;
c)
munito di uno o più generatori di calore;
2)
«generatore di calore», la parte di uno scaldacqua che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
a)
combustione di combustibili fossili e/o da biomassa;
b)
uso dell’effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica;
c)
cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso;
dove anche un generatore di calore progettato per uno scaldacqua e un alloggiamento per scaldacqua destinato a essere attrezzato di un simile generatore sono considerati uno scaldacqua;
3)
«alloggiamento per scaldacqua», la parte di uno scaldacqua progettata per installarvi un generatore di calore;
4)
«potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata dello scaldacqua nell’erogare acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW;
5)
«volume utile» (V), il volume nominale di un serbatoio per l’acqua calda o di uno scaldabagno ad accumulo, espresso in litri;
6)
«condizioni nominali standard», le condizioni di funzionamento di uno scaldacqua per stabilire la potenza termica nominale, l’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua, il livello di potenza sonora e le emissioni di ossido di azoto e, per i serbatoi, le condizioni per determinarne la dispersione;
7)
«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
8)
«combustibile da biomassa», un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;
9)
«combustibile fossile», un combustibile gassoso o liquido di origine fossile;
10)
«scaldacqua convenzionale», uno scaldacqua che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili o da biomassa e/o dell’effetto Joule negli elementi di resistenza elettrica;
11)
«scaldacqua a pompa di calore», uno scaldacqua che si avvale del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso per produrre calore;
12)
«scaldacqua solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l’acqua calda di origine solare, generatori di calore ed eventuali pompe nel circuito del collettore nonché altre parti; uno scaldacqua solare è commercializzato come unità a sé stante;
13)
«serbatoio per l’acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda per usi sanitari e/o di riscaldamento d’ambiente, ivi compresi eventuali additivi, che non è munito di generatori di calore, fatta eventualmente eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione;
14)
«elemento riscaldante ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l’effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l’acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l’acqua calda da energia solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort;
15)
«efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua» (ηwh
), il rapporto fra l’energia utile erogata da uno scaldacqua e l’energia necessaria alla generazione, espresso in %;
16)
«livello di potenza sonora» (L
WA
), il livello di potenza sonora ponderato A, all’interno e/o all’esterno, espresso in dB;
17)
«dispersione» (S), il calore disperso da un serbatoio per l’acqua calda a determinate temperature di acqua e ambiente, espresso in W;
18)
«coefficiente di conversione» (CC), un coefficiente che riflette il 40 % dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); il valore del coefficiente di conversione è CC = 2,5.
Ai fini degli allegati da II a VI, l’allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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