Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 2 ago 2013
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per la commercializzazione e/o la messa in funzione di scaldacqua aventi una potenza nominale ≤ 400 kW e di serbatoi per l’acqua calda aventi un volume utile ≤ 2 000 litri, compresi quelli integrati negli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, come stabilito all’ del regolamento delegato (UE) n. 812/2013
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli scaldacqua progettati nello specifico per utilizzare principalmente un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa;
b)
agli scaldacqua che utilizzano combustibili solidi;
c)
agli scaldacqua che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
d)
alle caldaie miste quali definite dall’ del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione (6);
e)
agli scaldacqua che non soddisfano almeno il profilo di carico con l’energia di riferimento minima, come indicato all’allegato III, tabella 1;
f)
agli scaldacqua progettati per la sola preparazione di bevande calde e/o alimenti;
g)
ai generatori di calore per scaldacqua e agli alloggiamenti per scaldacqua destinati a essere attrezzati di tali generatori commercializzati prima del 1o gennaio 2018 al fine di sostituire generatori di calore e alloggiamenti per scaldacqua identici. Il prodotto di sostituzione o il suo imballaggio deve indicare chiaramente il tipo di caldaia al quale è destinato.
Storico versioni
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