Art. 2
In vigore dal 15 lug 2013
1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto all’applicazione dei coefficienti correttori riportati negli allegati I e II.
2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai coefficienti correttori riportati negli allegati I e II, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2011 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli adeguamenti retroattivi che comportano il recupero delle somme pagate in eccesso interessano solo il periodo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è scaglionato su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.
Storico versioni
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