Art. 1

In vigore dal 15 lug 2013
1.   Nell’allegato I sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio. 2.   Nell’allegato II sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2012, alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio. 3.   I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), e corrispondono rispettivamente ai tassi applicabili al 1o luglio 2011 e al 1o luglio 2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:679:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo