Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 lug 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«servizi GMES», la componente di servizi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 911/2010;
b)
«informazioni dei servizi GMES», le informazioni e i relativi metadati prodotti dai servizi GMES;
c)
«dati dedicati GMES», i dati rilevati tramite l’infrastruttura GMES dedicata e i rispettivi metadati;
d)
«metadati», le informazioni strutturate sui dati o informazioni che ne consentono la ricerca, l’inventario e l’utilizzo;
e)
«piattaforma di diffusione GMES», i sistemi tecnici utilizzati per diffondere agli utenti i dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES;
f)
«servizi di ricerca», i servizi di ricerca di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/2/CE;
g)
«servizi di consultazione», i servizi di consultazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/2/CE;
h)
«servizi per lo scaricamento (download)», i servizi per lo scaricamento dei dati di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2007/2/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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