Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 lug 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «servizi GMES», la componente di servizi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 911/2010; b) «informazioni dei servizi GMES», le informazioni e i relativi metadati prodotti dai servizi GMES; c) «dati dedicati GMES», i dati rilevati tramite l’infrastruttura GMES dedicata e i rispettivi metadati; d) «metadati», le informazioni strutturate sui dati o informazioni che ne consentono la ricerca, l’inventario e l’utilizzo; e) «piattaforma di diffusione GMES», i sistemi tecnici utilizzati per diffondere agli utenti i dati dedicati GMES e le informazioni dei servizi GMES; f) «servizi di ricerca», i servizi di ricerca di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/2/CE; g) «servizi di consultazione», i servizi di consultazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/2/CE; h) «servizi per lo scaricamento (download)», i servizi per lo scaricamento dei dati di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2007/2/CE.
Storico versioni

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