Art. 11
Diritti confliggenti
In vigore dal 12 lug 2013
Diritti confliggenti
Nei casi in cui la diffusione aperta di determinati dati dedicati GMES o di informazioni dei servizi GMES contrasta con accordi internazionali o con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai dati e alle informazioni utilizzati come input nei processi di produzione delle informazioni dei servizi GMES, oppure influisce in modo sproporzionato sui diritti e sui principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, quali ad esempio il diritto alla vita privata o la protezione dei dati di carattere personale, la Commissione adotta i provvedimenti necessari a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 911/2010 per evitare tale conflitto o per limitare la diffusione dei dati dedicati GMES o delle informazioni dei servizi GMES in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2013:1159:oj#art-11