Art. 15
Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità
In vigore dal 12 lug 2013
Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità
Se si verifica un mutamento delle condizioni nelle quali è stata effettuata la valutazione a norma degli o 14, la Commissione può valutare nuovamente la sensibilità dei dati dedicati GMES o delle informazioni dei servizi GMES di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro al fine di limitare, sospendere o consentire l’acquisizione di dati dedicati GMES o la diffusione di informazioni dei servizi GMES. Se uno Stato membro ha trasmesso una richiesta di nuova valutazione, la Commissione tiene in considerazione i limiti temporali e spaziali delle limitazioni richieste.
Storico versioni
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