Art. 15

Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità

In vigore dal 12 lug 2013
Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità Se si verifica un mutamento delle condizioni nelle quali è stata effettuata la valutazione a norma degli o 14, la Commissione può valutare nuovamente la sensibilità dei dati dedicati GMES o delle informazioni dei servizi GMES di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro al fine di limitare, sospendere o consentire l’acquisizione di dati dedicati GMES o la diffusione di informazioni dei servizi GMES. Se uno Stato membro ha trasmesso una richiesta di nuova valutazione, la Commissione tiene in considerazione i limiti temporali e spaziali delle limitazioni richieste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:1159:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo