Art. 15 · Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità

Art. 15

Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità

In vigore dal 12 lug 2013
Richiesta di una nuova valutazione della sensibilità Se si verifica un mutamento delle condizioni nelle quali è stata effettuata la valutazione a norma degli o 14, la Commissione può valutare nuovamente la sensibilità dei dati dedicati GMES o delle informazioni dei servizi GMES di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro al fine di limitare, sospendere o consentire l’acquisizione di dati dedicati GMES o la diffusione di informazioni dei servizi GMES. Se uno Stato membro ha trasmesso una richiesta di nuova valutazione, la Commissione tiene in considerazione i limiti temporali e spaziali delle limitazioni richieste.
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