Art. 14
Commissioni per il 2013
In vigore dal 12 lug 2013
Commissioni per il 2013
1. I repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda di registrazione nel 2013 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di registrazione di cui all’ entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda di registrazione, se successiva.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 sono tenuti nel 2013 al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza iniziale calcolata conformemente all’, paragrafo 4, entro 60 dall’entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dall’adozione della decisione sulla registrazione, se successiva.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nel 2013 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di riconoscimento di cui all’, paragrafo 1, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda, se successiva.
4. I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi riconosciuti nel 2013 sono tenuti nel 2013 al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’, paragrafo 3, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dall’adozione della decisione sul riconoscimento, se successiva.
Storico versioni
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