Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 9 lug 2013
Misure transitorie L’additivo specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 30 gennaio 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 30 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:651:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure transitorie (Art. 3 Regolamento (UE) 2013/651) — Testo vigente | Portale Normativo