Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 9 lug 2013
Misure transitorie L’additivo specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 30 gennaio 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 30 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
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