Art. 2

In vigore dal 8 lug 2013
In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, relativamente alle domanda per il 2013, nessuna riduzione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 verrà applicata alle domande di pagamento di cui al titolo I della parte II del regolamento (UE) n. 65/2011 relative ad almeno una parcella agricola ubicata negli alpeggi come definito dall’Austria all’interno delle zone montane designate ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 per motivi di presentazione tardiva delle domande di pagamento se queste sono state presentate entro il 28 giugno 2013. Le domande di pagamento presentate dopo il 28 giugno 2013 non saranno ritenute ammissibili.
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