Art. 1

In vigore dal 8 lug 2013
In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande per il 2013, nessuna riduzione per motivi di presentazione tardiva si applica agli agricoltori che abbiano presentato una domanda unica relativa ad almeno una parcella agricola ubicata negli alpeggi come definito dall’Austria all’interno delle zone montane ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 28 giugno 2013. Le domande uniche presentate dopo il 28 giugno 2013 non saranno ritenute ammissibili.
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