Art. 5

Scambio di informazioni

In vigore dal 28 giu 2013
Scambio di informazioni 1.   Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono all’Agenzia tutte le informazioni necessarie pertinenti alla sorveglianza in materia di sicurezza, relative a tutti gli elementi essenziali del loro sistema di sorveglianza in materia di sicurezza, comprese le imprese o associazioni di imprese sottoposte alla loro sorveglianza. Le informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità specificate dall’Agenzia, tenendo conto delle informazioni che sono state messe a disposizione dell’ICAO. 2.   L’Agenzia può anche chiedere informazioni ad hoc alle autorità competenti degli Stati membri. Nel presentare tale richiesta di informazioni, l’Agenzia indica la base giuridica e la finalità, precisa le informazioni richieste e fissa il termine entro il quale tali informazioni devono essere fornite. 3.   L’Agenzia fornisce alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni pertinenti per contribuire all’applicazione uniforme dei requisiti applicabili.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2013/628 — Scambio di informazioni | Portale Normativo