Art. 4
Principi applicabili ad ispezioni e constatazioni
In vigore dal 28 giu 2013
Principi applicabili ad ispezioni e constatazioni
1. Le ispezioni delle autorità competenti tengono conto dei risultati delle ispezioni precedenti e riguardano in particolare le modifiche dei requisiti regolamentari, la capacità di sorveglianza in materia di sicurezza dell’autorità competente e devono essere proporzionate al livello e alla complessità del settore oggetto della sorveglianza, garantendo prioritariamente un livello elevato e uniforme di sicurezza per il trasporto aereo commerciale.
2. I suddetti controlli possono includere ispezioni di imprese o associazioni di imprese poste sotto la sorveglianza dell’autorità competente oggetto di ispezione.
3. Le ispezioni possono includere, se così concordato con le parti interessate, ispezioni di strutture militari aperte all’utilizzo pubblico o ispezioni di servizi forniti dal personale militare al pubblico, al fine di verificare che i requisiti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 siano osservati.
4. Le ispezioni sono effettuate da un gruppo composto da personale autorizzato dall’Agenzia, che deve essere qualificato e formato nei rispettivi settori di competenza. Il personale autorizzato applica i principi di indipendenza, integrità, comportamento etico, due diligence, corretta presentazione e riservatezza.
5. Quando l’Agenzia ritiene che uno o più certificati non siano conformi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, la constatazione di non conformità deve essere comunicata all’autorità competente in questione. Se la situazione di non conformità non viene tempestivamente corretta l’Agenzia formula raccomandazioni ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 in vista di una decisione sul riconoscimento reciproco del(i) suddetto(i) certificato(i).
6. L’Agenzia deve classificare e seguire le constatazioni di non conformità individuate nel corso delle ispezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sulla base del loro impatto sulla sicurezza dando la priorità alle constatazioni connesse alla sicurezza. L’Agenzia informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri, quando la correzione di una criticità immediata in materia di sicurezza non sia stata effettuata in modo soddisfacente.
7. Il presente regolamento non pregiudica gli del regolamento (CE) n. 216/2008, la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, della Commissione (17), il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e il regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione (19).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:628:oj#art-4