Art. 7

Gerarchia dei criteri

In vigore dal 26 giu 2013
Gerarchia dei criteri 1.   I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo. 2.   La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro. 3.   Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui agli , gli Stati membri tengono conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro, di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente, a condizione che tali prove siano prodotte prima che un altro Stato membro accolga la richiesta di presa o ripresa in carico dell’interessato ai sensi, rispettivamente, degli , e che le precedenti domande di protezione internazionale del richiedente non siano state ancora oggetto di una prima decisione sul merito.
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