Art. 34

Scambio di informazioni

In vigore dal 26 giu 2013
Scambio di informazioni 1.   Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini: a) della determinazione dello Stato membro competente; b) dell’esame della domanda di protezione internazionale; c) dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto: a) i dati relativi all’identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela (cognome, nome e, eventualmente, cognome precedente; soprannomi o pseudonimi; cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita); b) i documenti d’identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio ecc.); c) gli altri elementi necessari per stabilire l’identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma del regolamento (UE) n. 603/2013; d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio; e) i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro; f) il luogo nel quale la domanda è stata presentata; g) la data di presentazione di un’eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l’eventuale decisione adottata. 3.   Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente a sostegno della sua domanda e le ragioni dell’eventuale decisione adottata nei suoi confronti. L’altro Stato membro può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere i suoi interessi fondamentali o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiedente. In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni specifiche alla cui comunicazione acconsente. 4.   Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell’esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti entrano nei territori degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi a un singolo richiedente. 5.   Lo Stato membro richiesto è tenuto a rispondere entro cinque settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Il mancato rispetto del termine di cinque settimane non dispensa lo Stato membro richiesto dall’obbligo di rispondere. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza dei termini previsti agli come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa o ripresa in carico. In questo caso i termini di cui agli per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico sono prorogati di un periodo equivalente al ritardo della risposta da parte dello Stato membro. 6.   Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1. 7.   Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell’autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate: a) della determinazione dello Stato membro competente; b) dell’esame della domanda di protezione internazionale; c) dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento. 8.   Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l’esattezza e l’aggiornamento. Se risulta che ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle. 9.   Il richiedente ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano. Se il richiedente constata che i dati sono stati trattati in violazione del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché essi sono incompleti o inesatti, ha il diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione. L’autorità che effettua la rettifica o la cancellazione dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni. Il richiedente ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione. 10.   In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate. 11.   I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati. 12.   Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro adotta misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.
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