Art. 69
Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario
In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario
Gli enti procedono alle detrazioni di cui all', lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
a)
possono calcolare gli strumenti di classe 2 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
i)
la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;
ii)
sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
b)
stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
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