Art. 59

Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti Gli enti procedono alle detrazioni di cui all', lettere c) e d), secondo le seguenti modalità: a) possono calcolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe: i) la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno; ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo; b) stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
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