Art. 58
Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri
In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri
Gli enti procedono alle detrazioni di cui all', lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
a)
gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
b)
ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.
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