Art. 518
Revisione degli strumenti di capitale che possono essere detratti o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio
In vigore dal 26 giu 2013
Revisione degli strumenti di capitale che possono essere detratti o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame in merito all'opportunità che il presente regolamento contenga un requisito ai cui sensi gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 o di classe 2 devono essere detratti qualora si determini che un ente non è più redditizio, e ne riferisce al riguardo in una relazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
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