Art. 517
Definizione di capitale ammissibile
In vigore dal 26 giu 2013
Definizione di capitale ammissibile
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile applicata ai fini della parte due, titolo III e della parte quattro, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-517