Art. 345

Riduzione delle posizioni nette

In vigore dal 26 giu 2013
Riduzione delle posizioni nette 1.   In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, l'ente può applicare la procedura indicata in appresso per calcolare i suoi requisiti in materia di fondi propri. In primo luogo l'ente calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. L'ente riduce quindi le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4 e calcola i requisiti in materia di fondi propri utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto: Tabella 4 giorno lavorativo 0: 100  % giorno lavorativo 1: 90  % giorni lavorativi 2-3: 75  % giorno lavorativo 4: 50  % giorno lavorativo 5: 25  % dopo il giorno lavorativo 5: 0  %. Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto. 2.   Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno del paragrafo 1.
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Art. 345 Regolamento (UE) 2013/575 — Riduzione delle posizioni nette | Portale Normativo