Art. 346

Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti

In vigore dal 26 giu 2013
Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti 1.   Viene riconosciuta una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente ai principi fissati ai paragrafi da 2 a 6. 2.   Gli enti trattano la posizione in derivati su crediti come un elemento (leg) e la posizione coperta che ha lo stesso importo nominale o, se del caso, nozionale, come l'altro elemento. 3.   Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni: a) i due elementi consistono di strumenti esattamente identici; b) una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è un'esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante. In queste situazioni non va applicato un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico a nessuno dei due lati della posizione. 4.   Viene applicata una riduzione dell'80 % quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80 % del rischio specifico al lato dell'operazione con il requisito in materia di fondi propri più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero. 5.   All'infuori delle situazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, è riconosciuta una riduzione parziale nelle seguenti situazioni: a) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti: i) l'obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante; ii) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili; b) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante. I disallineamenti di valuta vanno inclusi nel requisito in materia di fondi propri per il rischio di cambio; c) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti. Ai fini del riconoscimento della riduzione parziale, invece di addizionare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti. 6.   In tutte le situazioni che non rientrano nei paragrafi da 3 a 5, si calcola un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico separatamente per ciascuno dei due lati delle posizioni.
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Art. 346 Regolamento (UE) 2013/575 — Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti | Portale Normativo