Art. 302

Sorveglianza delle esposizioni nei confronti di CCP

In vigore dal 26 giu 2013
Sorveglianza delle esposizioni nei confronti di CCP 1.   Gli enti sorvegliano tutte le loro esposizioni nei confronti di CCP e stabiliscono procedure per la fornitura periodica di informazioni su tali esposizioni all'alta dirigenza e alla commissione o alle commissioni competenti dell'organo di gestione. 2.   Gli enti valutano, attraverso opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni potenziali future, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto all', sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.
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