Art. 300

Definizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: 1) "non aggredibile in caso di procedura concorsuale” in relazione ad attività dei clienti, che esistono disposizioni efficaci che assicurano che tali attività non saranno a disposizione dei creditori di una CCP o di un partecipante diretto in caso di insolvenza di tale CCP o partecipante diretto rispettivamente o che le attività non saranno a disposizione del partecipante diretto per coprire le perdite sostenute in seguito al default di uno o più clienti diversi da quelli che hanno costituito tali attività; 2) "operazione relativa a CCP", un contratto o un'operazione di cui all', paragrafo 1, tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP; 3) "partecipante diretto", un partecipante diretto ai sensi dell', punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012; 4) "cliente", un cliente ai sensi dell', punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 o un'impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, in virtù dell', paragrafo 3, di tale regolamento.
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Art. 300 Regolamento (UE) 2013/575 — Definizioni | Portale Normativo