Art. 297

Obblighi degli enti

In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi degli enti 1.   L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge dei paesi rilevanti di cui all', paragrafo 2, lettera b). 2.   L'ente conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale. 3.   L'ente considera gli effetti della compensazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni controparte e gestisce il proprio CCR sulla base di tali effetti. 4.   In caso di accordi contrattuali di compensazione tra prodotti differenti di cui all', l'ente mantiene procedure di cui all', paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare che ogni operazione inclusa in un insieme di attività soggette a compensazione sia coperta da un parere giuridico di cui all', paragrafo 2, lettera b). L'ente, tenendo in conto l'accordo di compensazione tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo tipo bilaterale incluso e per ogni operazione inclusa.
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Art. 297 Regolamento (UE) 2013/575 — Obblighi degli enti | Portale Normativo