Art. 296
Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale
In vigore dal 26 giu 2013
Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale
1. Le autorità competenti riconoscono un accordo di compensazione solo se le condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3 sono soddisfatte.
2. Le seguenti condizioni sono soddisfatte da tutti gli accordi di compensazione contrattuale utilizzati da un ente ai fini della determinazione del valore dell'esposizione nella presente parte:
a)
l'ente ha concluso un accordo di compensazione con la sua controparte che crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di default della controparte avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuto a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse;
b)
l'ente ha messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati indicanti che, in caso di una disputa legale dell'accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell'ente non supererebbero quelli di cui alla lettera a). Il parere giuridico fa riferimento alla legge applicabile:
i)
del paese nel quale la controparte ha sede;
ii)
nel caso di una succursale di un'impresa situata in un paese diverso da quello in cui l'impresa ha sede, del paese in cui è situata la succursale;
iii)
del paese la cui legge disciplina le singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione;
iv)
del paese la cui legge disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;
c)
il rischio di credito verso ogni controparte è aggregato per arrivare ad un'unica esposizione giuridica, che comprende tutte le operazioni con ciascuna controparte. Tale valore aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito e del capitale interno;
d)
il contratto non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto (ossia clausola di deroga).
Se una qualsiasi delle autorità competenti non è convinta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida ed opponibile in base alla legge di ciascuno dei paesi di cui alla lettera b), all'accordo di compensazione non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per nessuna delle controparti. Le autorità competenti si informano reciprocamente in merito.
3. I pareri giuridici di cui alla lettera b) possono essere formulati con riferimento ai tipi di compensazione contrattuale. Le seguenti condizioni supplementari sono soddisfatte da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti:
a)
il saldo netto di cui al paragrafo 2, lettera a), è il saldo netto dei valori positivi e negativi di close out di ogni singolo accordo tipo bilaterale incluso e dei valori positivi e negativi ai prezzi di mercato correnti delle singole operazioni compensate ("importo netto cross-product");
b)
i pareri giuridici di cui al paragrafo 2, lettera b), riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti in base alle sue condizioni e gli effetti dell'accordo di compensazione sulle clausole importanti di ogni accordo tipo bilaterale incluso.
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