Art. 276

Metodo standardizzato

In vigore dal 26 giu 2013
Metodo standardizzato 1.   Gli enti possono utilizzare il metodo standardizzato (MS) solo per il calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine. 2.   Quando applicano il metodo standardizzato, gli enti calcolano il valore dell'esposizione separatamente per ciascun insieme di attività soggette a compensazione, al netto delle garanzie reali, secondo la formula seguente: dove: CMV = valore di mercato corrente del portafoglio di operazioni che compongono l’insieme di attività soggette a compensazione con la controparte, al lordo delle garanzie reali, dove dove: CMVi = valore di mercato corrente dell'operazione i; CMC = valore di mercato corrente delle garanzie reali assegnate all’insieme di attività soggette a compensazione dove CMCl = valore di mercato corrente della garanzia reale l; i = indice che individua l'operazione; l = indice che individua le garanzie; j = indice che individua la categoria dell’insieme di attività coperte. Questi insiemi di attività coperte corrispondono a fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si basa quindi il calcolo dell'esposizione; RPTij = posizione di rischio sull'operazione i con riferimento all’insieme di attività coperte j; RPClj = posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento all’insieme di attività coperte j; CCRMj = moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento all’insieme di attività coperte j; β = 1,4. 3.   Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 2: a) la garanzia reale ammissibile ricevuta dalla controparte è di segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è di segno negativo; b) solo le garanzie reali che sono ammissibili in virtù degli e dell', paragrafo 2, lettera d), sono utilizzate per il metodo standardizzato; c) gli enti possono ignorare il rischio di tasso di interesse da componenti in contanti aventi una durata residua di meno di un anno; d) gli enti possono trattare le operazioni che consistono di due componenti in contanti e sono denominate nella stessa valuta come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si applica il medesimo trattamento riservato alle componenti in contanti.
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Art. 276 Regolamento (UE) 2013/575 — Metodo standardizzato | Portale Normativo