Art. 271

Determinazione del valore dell'esposizione

In vigore dal 26 giu 2013
Determinazione del valore dell'esposizione 1.   L'ente determina il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'allegato II conformemente al presente capo. 2.   L'ente può determinare il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente al presente capo anziché avvalersi del capo 4.
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