Art. 269
Uso delle valutazioni del merito di credito
In vigore dal 26 giu 2013
Uso delle valutazioni del merito di credito
1. L'ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI, ("ECAI prescelta"), ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.
2. L'ente utilizza le valutazioni del merito di credito in modo coerente e non selettivo rispetto alle sue posizioni verso la cartolarizzazione, in conformità con i seguenti principi:
a)
l'ente non può usare le valutazioni di una ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;
b)
nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l'ente usa la valutazione meno favorevole;
c)
nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;
d)
l'ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli;
3. Qualora forme di protezione del credito ammissibili in applicazione del capo 4 siano fornite direttamente alla SSPE e si riflettano nella valutazione attribuita alla posizione verso la cartolarizzazione da un'ECAI prescelta, può essere utilizzato il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione non è ammissibile in applicazione del capo 4, la valutazione non è riconosciuta. Nel caso in cui la protezione del credito non sia fornita alla SSPE bensì direttamente ad una posizione verso la cartolarizzazione, la valutazione non è riconosciuta.
Storico versioni
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