Art. 190

Controllo del rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Controllo del rischio di credito 1.   L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating. 2.   Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito: a) la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool; b) la produzione e l'analisi delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente; c) l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche; d) l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi; e) la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata; f) la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione; g) la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione; h) la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione. 3.   Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all', paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività: a) la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool; b) la produzione delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente; c) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio; d) la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione; e) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione. 4.   Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.
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