Art. 190 · Controllo del rischio di credito

Art. 190

Controllo del rischio di credito

In vigore dal 26 giu 2013
Controllo del rischio di credito 1.   L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating. 2.   Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito: a) la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool; b) la produzione e l'analisi delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente; c) l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche; d) l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi; e) la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata; f) la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione; g) la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione; h) la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione. 3.   Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all', paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività: a) la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool; b) la produzione delle segnalazioni sintetiche provenienti dai sistemi di rating dell'ente; c) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio; d) la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione; e) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione. 4.   Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.
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