Art. 175
Documentazione dei sistemi di rating
In vigore dal 26 giu 2013
Documentazione dei sistemi di rating
1. Gli enti documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti di cui alla presente sezione e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo di rating da parte della dirigenza.
2. Gli enti documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.
3. Gli enti documentano le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate internamente e ne garantiscono la coerenza con le definizioni di riferimento contenute nel presente regolamento.
4. Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:
a)
fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a classi, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;
b)
istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;
c)
indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.
5. Nei casi in cui un ente abbia ottenuto un sistema di rating o un modello utilizzato nell'ambito del sistema di rating da un fornitore esterno e tale fornitore rifiuti o limiti l'accesso dell'ente ad informazioni relative alla metodologia di tale sistema di rating o modello, o ai dati di base utilizzati per elaborare tale metodologia o modello, vantando un diritto di proprietà su tali informazioni, l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che i requisiti del presente articolo sono soddisfatti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-175