Art. 176

Conservazione dei dati

In vigore dal 26 giu 2013
Conservazione dei dati 1.   Gli enti rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla parte otto. 2.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all', paragrafo 3, gli enti rilevano e conservano: a) serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti; b) le date di assegnazione dei rating; c) la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating; d) la persona responsabile per l'assegnazione del rating; e) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default; f) la data e le circostanze di tali default; g) i dati sulle PD e sui tassi effettivi di default associati alle varie classi di rating e sulle migrazioni tra tali classi. 3.   Gli enti che non utilizzano le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui all', paragrafo 1, e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui all', paragrafo 8. 4.   Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano: a) serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating; b) le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime; c) la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione; d) l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione; e) i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di default; f) i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD; g) i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di default. 5.   Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano: a) i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool; b) i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni; c) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default; d) per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione; e) i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.
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Art. 176 Regolamento (UE) 2013/575 — Conservazione dei dati | Portale Normativo