Art. 176
Conservazione dei dati
In vigore dal 26 giu 2013
Conservazione dei dati
1. Gli enti rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla parte otto.
2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, nonché per le esposizioni in strumenti di capitale, laddove un ente utilizzi il metodo PD/LGD di cui all', paragrafo 3, gli enti rilevano e conservano:
a)
serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;
b)
le date di assegnazione dei rating;
c)
la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;
d)
la persona responsabile per l'assegnazione del rating;
e)
le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
f)
la data e le circostanze di tali default;
g)
i dati sulle PD e sui tassi effettivi di default associati alle varie classi di rating e sulle migrazioni tra tali classi.
3. Gli enti che non utilizzano le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui all', paragrafo 1, e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui all', paragrafo 8.
4. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:
a)
serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;
b)
le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;
c)
la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;
d)
l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;
e)
i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di default;
f)
i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;
g)
i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di default.
5. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:
a)
i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool;
b)
i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni;
c)
le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
d)
per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;
e)
i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.
Storico versioni
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