Art. 169
Principi generali
In vigore dal 26 giu 2013
Principi generali
1. Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.
2. I criteri e i processi di assegnazione sono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali.
3. Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni, queste possono essere considerate stime assegnate alle classi di una scala continua di rating.
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