Art. 169

Principi generali

In vigore dal 26 giu 2013
Principi generali 1.   Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio. 2.   I criteri e i processi di assegnazione sono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali. 3.   Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni, queste possono essere considerate stime assegnate alle classi di una scala continua di rating.
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Art. 169 Regolamento (UE) 2013/575 — Principi generali | Portale Normativo