Art. 170

Struttura dei sistemi di rating

In vigore dal 26 giu 2013
Struttura dei sistemi di rating 1.   La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è conforme ai seguenti requisiti: a) un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione; b) un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 classi per i debitori adempienti e 1 classe per quelli in default; c) l'ente documenta la relazione tra le classi di merito del debitore in termini di livello del rischio di default che ogni classe implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio; d) gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di default prevedono un numero sufficiente di classi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in una determinata classe. Una rilevante concentrazione a livello di singola classe è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che la classe in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di default di tutti i debitori assegnati a quella classe rientra in tale fascia; e) per poter ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad utilizzare stime interne delle LGD ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione della classe di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni alla classe sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio delle diverse classi; f) una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singola classe dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quella classe copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quella classe rientra in tale fascia. 2.   Gli enti che utilizzano i metodi di cui all', paragrafo 5, per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per tali esposizioni. Tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 classi per i debitori non in default e almeno 1 classe per i debitori in default. 3.   La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti: a) i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi; b) il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in una data classe o pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o pool è tale da evitare un'eccessiva concentrazione; c) il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela. 4.   Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o pool gli enti considerano i seguenti fattori di rischio: a) le caratteristiche di rischio del debitore; b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale; c) la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.
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Art. 170 Regolamento (UE) 2013/575 — Struttura dei sistemi di rating | Portale Normativo