Art. 149

Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati

In vigore dal 26 giu 2013
Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati 1.   Un ente che utilizza il metodo IRB per una classe o un tipo di esposizione particolare può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non è proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio; b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. 2.   Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell', paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori della LGD e dei fattori di conversione di cui all', paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso della LGD e dei fattori di conversione di cui all', paragrafo 8, per una classe o un tipo di esposizione determinato non è proposto al fine di ridurre i requisiti in materia di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio; b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. 3.   L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti conformemente all' e all'autorizzazione all'utilizzo parziale permanente di cui all'.
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Art. 149 Regolamento (UE) 2013/575 — Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati | Portale Normativo