Art. 120
Esposizioni verso enti provvisti di rating
In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni verso enti provvisti di rating
1. Alle esposizioni aventi una durata residua superiore a tre mesi verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 3, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'.
Tabella 3
Classe di merito di credito
1
2
3
4
5
6
Fattore di ponderazione del rischio
20 %
50 %
50 %
100 %
100 %
150 %
2. Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'.
Tabella 4
Classe di merito di credito
1
2
3
4
5
6
Fattore di ponderazione del rischio
20 %
20 %
20 %
50 %
50 %
150 %
3. L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all' e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:
a)
quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;
b)
quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;
c)
quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non è utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.
Storico versioni
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