Art. 118
Esposizioni verso organizzazioni internazionali
In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni verso organizzazioni internazionali
Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
a)
l'Unione;
b)
il Fondo monetario internazionale;
c)
la Banca dei regolamenti internazionali;
d)
il fondo europeo di stabilità finanziaria;
e)
il meccanismo europeo di stabilità;
f)
un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.
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