Art. 1
Ambito d'applicazione
In vigore dal 26 giu 2013
Ambito d'applicazione
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
a)
requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
b)
requisiti che limitano le grandi esposizioni;
c)
dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all', requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
d)
obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria;
e)
obblighi di informativa al pubblico.
Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di normativa prudenziale e vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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