Art. 1 · Ambito d'applicazione

Art. 1

Ambito d'applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito d'applicazione Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi: a) requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati; b) requisiti che limitano le grandi esposizioni; c) dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all', requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati; d) obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria; e) obblighi di informativa al pubblico. Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di normativa prudenziale e vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-1